Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;
b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivitą economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivitą culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanitą pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014