1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della
legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;
d) i commi 2 e 17 dell'
articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivitą economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivitą culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanitą pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);