Art. 55 ter
(Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attivitą e le modalitą di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 6/2021