Art. 46
(Aggiudicazione di appalti su delega)
1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o pił dei soggetti di cui all'articolo 43.
2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltą di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Comma 2 bis abrogato da art. 162, comma 1, L. R. 7/2025
7 Comma 2 ter abrogato da art. 162, comma 1, L. R. 7/2025