Art. 22
(Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)
1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che pụ avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.