A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).