1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'
articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivitą e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilitą e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.