Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Art. 43
 (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisizione dei contratti pubblici, a favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;
b) degli enti locali della Regione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
Note:
1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5 Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 193, comma 1, L. R. 3/2024
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 193, comma 2, L. R. 3/2024