Dopo il
comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.>>.