1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:
a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
b) l'ordine di prioritą seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
c) le attivitą svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.