Art. 5
(Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2.
Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attivitā non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;
c)
soggetti che a prescindere dalle loro attivitā istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attivitā:
1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.
3. Le attivitā di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo č condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.