1.
Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:
a) i soggetti la cui attivitą non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;