Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attivitą.
2.
La Regione persegue le finalitą previste dal comma 1 attraverso:
a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.