Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 8

(Cultura e turismo sociale)

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socio culturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Regione:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.