Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 6

(Formazione)

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e in particolare:

a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;

c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università delle LiberEtà o della Terza età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;

d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;

e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

f bis) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.

(1)

4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Note:

Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 18/2020