Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5 septies

(Utilizzo delle tecnologie informatiche)

(1)

1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:

a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;

b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;

c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;

d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;

e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020