Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva.

(4)

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

(5)

3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

(1)

4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.

(2)

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

(3)

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

(6)

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.

(7)

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 28/2015

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 28/2015

Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 28/2015

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2020

Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020

Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020