Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Art. 6
 (Formazione)
2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.
4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.
Note:
1 Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 18/2020