Art. 5 quinquies
1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attivitą di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunitą di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020