Art. 5 quater
1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020