Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Art. 3
 (Programmazione degli interventi)
3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 28/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 28/2015
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 28/2015
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2020
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020
7 Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020