Art. 2 bis
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli adolescenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2020