Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Art. 10
 (Salute e benessere)
1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione:
a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;
b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;
c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;
d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.