Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.
2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
Note:
1 Comma 01 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/2020
2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2020