Art. 4 bis
(Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)
1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo.
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'
articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.
4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 25.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 41, lettera a), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023