1.
La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli o aggregati;
b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
f) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.