Art. 1
(Finalità)
01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.
2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.
3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.
Note:
1 Comma 01 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/2020
2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2020