Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 37

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDIS delle somme riscosse.

(1)

5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDIS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

(2)

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDIS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

(3)

Note:

Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.