Art. 5
(Soggetti attuatori)
1.
La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:
a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalitą di cui all'articolo 10;
c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDIS;
2. Per il perseguimento delle finalitą di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDIS.
3. L'ARDIS svolge le proprie attivitą direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietą.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.