Art. 37
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
2. La misura delle fasce č stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle universitā, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4.
Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
a) le modalitā di corresponsione della tassa;
b) i criteri e le modalitā per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
c) le modalitā per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
d) le modalitā e i termini per il versamento all'ARDIS delle somme riscosse.
5. La convenzione č stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDIS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.
7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDIS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalitā del loro impiego.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.