Art. 30
(Servizi di orientamento)
1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalitą specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacitą di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.
2. I servizi sono posti in essere dall'ARDIS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e paritą di trattamento.
3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.