Art. 23
(Borse di studio)
1. La borsa di studio č un beneficio in denaro e servizi reso per la finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 68/2012.
2. La borsa di studio č attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.
3. Il bando di concorso č pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).