Art. 21
(Acquisizione di beni e servizi)
1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.