Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Art. 17
 (Revisore unico dei conti)
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.