Art. 12
(Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)
1.
La Regione esercita, nei confronti dell'ARDIS, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) nomina gli organi;
c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;
e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.