Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 38 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2 Articolo 35 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Sostituita la rubrica del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Modificata la rubrica della Sezione I del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Modificata la rubrica della Sezione II del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Modificata la rubrica della Sezione III del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO I
 (Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)
Art. 1
 (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.
Art. 3
 (Principi)
1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;
c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;
g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;
(1)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 4
 (Destinatari degli interventi)
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 5
 (Soggetti attuatori)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 6
 (Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);
g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);
h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.
Note:
1 Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 7
 (Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 8
 (Linee guida)
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
Note:
1 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 61, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 9
 (Programma triennale degli interventi)
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;
b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDIS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.
2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.
3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al numero 3) della lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III
 AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS)
SEZIONE I
 DISCIPLINA DELL'ARDIS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDIS
Art. 11
1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.
Art. 12
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13
 (Controllo e vigilanza)
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
SEZIONE II
 ORGANI DELL'ARDIS
Art. 14
 (Organi)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 16
 (Comitato degli studenti)
3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 17
 (Revisore unico dei conti)
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
SEZIONE III
 GESTIONE DELL'ARDIS
Art. 18
 (Personale)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 19
 (Patrimonio e contabilità)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 20
 (Dotazione finanziaria)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO IV
 INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 26
 (Contributi)
1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:
a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;
b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);
c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;
c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;
d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;
e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.
Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 14/2016
3 Parole aggiunte alla lettera c bis) del comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 31/2017
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 20/2018
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 45, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 27
 (Servizi abitativi)
1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.
4. Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.
7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28
 (Servizi di ristorazione)
1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 35 bis
1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 37
 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.
2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38
 (Norme transitorie)
2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.
8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.
12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.