Art. 32
(Servizi di trasporto)
1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalitą specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.