Art. 29
(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)
1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).