Legge regionale 05 novembre 2014, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".