Legge regionale 05 novembre 2014, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operativitą del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalitą.
2. Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.
3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.
4. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno gią provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilitą e delle dichiarazioni fiscali.
5. I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
7.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunitą di origine.