Legge regionale 05 novembre 2014, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 7 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 26/2015
Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 gennaio 2015 è istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo a Valvasone.
2. Il territorio del nuovo Comune di Valvasone Arzene è costituito dai territori dei Comuni di Arzene e Valvasone.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Valvasone Arzene prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
2. Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.
3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.
4. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
7.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".
Art. 7 bis
1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 26/2015