Legge regionale 04 novembre 2014, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Potenziamento degli interventi a favore dell’accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.
Art. 6
 (Riduzione del vincolo di destinazione)
1. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni.
2. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.