Art. 11
(Assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020)
1. AI fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attivitā di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza, di competenza dell'autoritā di gestione del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, č autorizzata a sostenere le relative spese previste dalla misura 20 "Assistenza tecnica" del piano finanziario.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 regolamento (UE) 2013 n. 1305".
3. All'onere di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le entrate iscritte all'unitā di bilancio 4.2.20 e sul capitolo 2740 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020".