Legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.
CAPO IV
ASSISTENZA OSPEDALIERA
SEZIONE I
PRINCIPI DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 25
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
Art. 26
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
SEZIONE III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 27
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 28
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 74, comma 1, L. R. 9/2019
2 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 29
(Presidi ospedalieri di base)
1.
( ABROGATO )
(4)
1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.
(1)
1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:
a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;
b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;
c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;
d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;
e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.
(2)
1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.
(3)
2.
( ABROGATO )
(5)
Note:1 Comma 1 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
5 Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 30
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 31
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 2, L. R. 9/2019
2 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 32
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
Art. 33
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 34
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 74, comma 3, L. R. 9/2019
2 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 35
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Comma 1 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
2 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
3 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 36
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018