Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 31

(Distretti culturali)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.

(1)(2)

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

(4)

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.

(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021

Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021