Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 3

(Principi)

1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 9 della Costituzione, considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.

2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.

3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.

4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.