Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)

(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019