Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

(2)

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3 bis.

(3)(4)

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

(6)

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016

Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.