Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.