Art. 31
(Ambiti territoriali culturali integrati)
1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale pił attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di ambiti territoriali tematici integrati per l’offerta coordinata di servizi e attivitą che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l’ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. I servizi e le attivitą di cui al comma 1 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, universitą, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attivitą culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attivitą di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.
3 bis. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attivitą degli ambiti territoriali culturali integrati mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalitą definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
8 Comma 2 abrogato da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 5/2026
10 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 82, comma 1, lettera e), L. R. 5/2026
11 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 6, comma 42, L. R. 9/2026 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.