Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attivitą culturali.
CAPO VIII
 RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI
Art. 30
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015
3 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin č sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019
7 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019